Confsal Trieste

Confsal Trieste Benvenuti nella pagina ufficiale della CONFSAL - Segreteria Provinciale di Trieste La Confsal è un'organizzazione autonoma, libera, democratica.

La confederazione sostiene, favorisce e difende le libere istituzioni e il pluralismo politico e sociale. Obiettivi della confederazione sono l'affermazione, la tutela e lo sviluppo degli interessi sociali, giuridici, professionali ed economici dei cittadini, nella loro dimensione lavorativa, nel rispetto dei valori morali e della dignità umana.

LA SEGRETERIA PROVINCIALE DELLA CONFSAL DI TRIESTE AUGURA A TUTTI GLI ISCRITTI E SIMPATIZZANTI UN NATALE D'AMORE , GIOIA...
23/12/2017

LA SEGRETERIA PROVINCIALE DELLA CONFSAL DI TRIESTE AUGURA A TUTTI GLI ISCRITTI E SIMPATIZZANTI UN NATALE D'AMORE , GIOIA E PACE : OGGI , DOMANI , E PER SEMPRE !!!
BUONE FESTE A TUTTI

28/11/2017

Manovra finanziaria 2018, detrazioni fiscali e bonus

Roma, 30 ottobre 2017 - Alcuni vengono prorogati, altri rimodulati, altri ancora arrivano nuovi di zecca. Il testo della legge di Bilancio arriva finalmente in parlamento e, scorrendo i 120 articoli del testo, salta all'occhio una cosa: i bonus si moltiplicano. Al netto del fatto che il grosso delle risorse (15,7 miliardi sui circa 20 totali) sono impiegate per sterilizzare delle clausole di salvaguardia che il prossimo anno avrebbero fatto scattare aumenti dell'Iva e delle accise, cerchiamo di mettere un po' di ordine nella selva di sconti che la manovra introduce.
LAVORO - Il bonus principe è quello per l'assunzione di giovani fino a 30 anni e, per il solo 2018, fino a 35. Lo sgravio è previsto al 50% dei contributi con tetto a tremila euro per tre anni, e sale al 100% nei casi di assunzione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato o di alternanza scuola-lavoro. Lo sconto sale al 100% per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli under 40 per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola nel 2018. Il bonus dopo i primi 36 mesi è riconosciuto fino al 66% per un altro anno e fino al 50% per ulteriori 12 mesi. Al Sud ( Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) il bonus vale per i disoccupati senza limiti di età e può essere esteso fino al 100%.
FAMIGLIA - Una delle novità a misura di famiglia è poi l'arrivo della detrazione al 19%, fino a 250 euro, per gli abbonamento di bus e metro, ma anche per i treni dei pendolari. Sale a 786 l'importo delle spese scolastiche che possono godere della detrazione Irpef al 19%. Viene introdotta poi l'Iva agevolata al 10% per i concerti, equiparata a quella già in vigore per il teatro. Misura che si affianca al nuovo bonus cultura da 500 euro per i diciottenni.
CASA - Tra le novità il bonus giardini (detrazione al 36% su una spesa massima di 5 mila euro per sistemare a verde aree scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione, ma anche per realizzare pozzi, coperture a verde e giardini pensili) e quello sulle polizze contro eventi calamitosi (detrazione del 19%). Confermati i vecchi bonus energia, per quello delleristrutturazioni (al 50% fino a 96mila euro) e per l'acquisto di mobili (fino a 10.000 euro) ed elettrodomestici. Rimodulato dal primo gennaio l'ecobonus, che scende dal 65% al 50% per gli infissi, le schermature solari e le sostituzioni di caldaie a condensazione.
IMPRESE - Arriva l'annunciata proroga di iper e super ammortamento, anche se quest'ultimo viene limato al 130% per i beni strumentali, esclusi i veicoli e i mezzi di trasporto aziendali, acquistati entro il 31 dicembre 2018 (o entro il 30 giugno 2019 se l'ordine è accettato e già si è pagato almeno il 20% di acconto). L'iperammortamento legato alla modernizzazione 4.0 è confermato al 250% per gli acquisti entro il 31 dicembre 2018 (o entro il 31 dicembre 2019 se l'ordine è accettato entro il 2018 e si è pagato almeno il 20% di acconto). Le novità riguardano le Pmi che potranno abbattere del 50% i costi di consulenza per quotarsi in borsa (fino a 500 mila euro) e le imprese finanziare per la ristrutturazione di impianti sportivi pubblici(50% delle donazioni fino a 40.000 euro ma con un tetto del 3 per mille sui propri ricavi). Sconti anche alle società di calcio professionistiche che prendono nel proprio vivaio giovani calciatori (bonus 5.000 euro, più metà stipendio) e alle fondazioni bancarie con abbattimenti del 65% su quanto investito nel welfare di comunità.
VARIE - Viene ampliata la platea del bonus Irpef da 80 euro: il tetto di reddito sale da 24mila euro a 24.600 e da 26mila a 26.600. Una modifica salva-statali che, con il rinnovo del contratto di 85 euro mensili, avrebbero superato la soglia per ottenere il bonus.

per la Segreteria
Paolo Persi

15/11/2017

La transazione novativa può escludere la pretesa dell’Ente previdenziale
12 SETTEMBRE 2017 DI TELECONSUL EDITORE S.P.A.

La transazione novativa intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore, relativa alle obbligazioni retributive gravanti sulla parte datoriale è inopponibile all’Ente previdenziale. Tuttavia, se in base all’accertamento compiuto dalla Corte di merito, la transazione inter partes ha eliminato dal mondo giuridico il pregresso accertamento giudiziale del rapporto di lavoro subordinato, che dell’obbligazione contributiva costituisce indefettibile presupposto, ciò esclude la pretesa sul piano previdenziale.
In sede di giudizio di appello, il giudice confermava la statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda di un lavoratore, volta ad ottenere la condanna dell’Inps al pagamento di somme derivanti dalla ricostituzione della pensione di vecchiaia, per effetto dell’accredito di contributi connessi ad un rapporto di lavoro accertato giudizialmente.
Il lavoratore ricorre così in Cassazione, la quale però ritiene i motivi infondati. Le parti in causa erano infatti addivenute ad una transazione, in esecuzione della quale il presunto datore di lavoro aveva corrisposto all’odierno ricorrente la somma di euro 10.000,00 “per puro spirito di liberalità ed al solo fine di evitare un danno all’immagine”, senza alcun riferimento al preteso rapporto di lavoro.
L’orientamento di Cassazione, al riguardo, prevede che, qualora sia intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore una conciliazione giudiziale relativa alla definizione delle pendenze riconducibili alla cessazione ed estinzione del rapporto di lavoro subordinato sottostante, il negozio transattivo stipulato tra le parti ha natura novativa, sicché le somme dovute al lavoratore restano comunque disancorate dal preesistente rapporto e il relativo importo non può essere computato per il calcolo dei contributi previdenziali. In sostanza, seppur la transazione non possa avere ad oggetto il rapporto previdenziale che fa capo ad un soggetto terzo, con connotati pubblicistici, se la transazione ha eliminato dal mondo giuridico il rapporto di lavoro subordinato, che dell’obbligazione contributiva costituisce indefettibile presupposto, la pretesa dell’Ente previdenziale è insussistente.

per la Segreteria
Paolo Persi

14/11/2017

CODICE DISCIPLINARE
DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE

Il Contratto Collettivo Nazionali di Lavoro

Il presente Codice Disciplinare assume e fa proprie le disposizioni contenute dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende del Commercio – Terziario della distribuzione e dei servizi e di seguito riportate.


Capo XXI - Doveri del Personale e Norme Disciplinari
Art. 220 - Obbligo del Prestatore di Lavoro
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa.
Art. 221 – Divieti
E' vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della azienda, salvo quanto previsto dall'art. 30 del presente contratto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.
Art. 222 - Giustificazione delle Assenze
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti.
Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 225.

Art. 223 - Rispetto Orario di Lavoro
I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 225.
Art. 224 - Comunicazione Mutamento di Domicilio
E' dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.
Art. 225 - Provvedimenti Disciplinari
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 193 (Normale retribuzione);
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
grave violazione degli obblighi di cui all'art. 220, 1° e 2° comma;
infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;
l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.
Art. 226 - Codice Disciplinare
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Capo XXI nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7, Legge 20 maggio 1970, n. 300 o di quelle previste dalla SEZIONE TERZA del contratto di riferimento.
Art. 227 - Normativa Provvedimenti Disciplinari
L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.

Copia del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti delle Aziende del Commercio – Terziario della distribuzione e dei servizi, CCNL di riferimento, da cui è tratto il presente codice disciplinare è messo a disposizione del personale che può consultarlo in qualsiasi momento.

per la Segreteria
Paolo Persi

13/11/2017

IlFattoQuotidiano.it / Lavoro & Precari
Legge di Bilancio, tornano gli incentivi alle assunzioni ma solo per under 30. Sgravio dimezzato rispetto al 2015

LAVORO & PRECARI
Per i giovani del Sud ci sarà invece la decontribuzione totale. Quella del 50% varrà anche per gli under 35 solo nel 2018. Chi licenzia nei sei mesi successivi dovrà restituire il beneficio goduto. L'esborso per le casse pubbliche sarà di 359 milioni nel 2018, ma è destinato a lievitare fino a 2,7 miliardi l'anno dal 2021. Secondo la ragioneria dello Stato i nuovi assunti grazie allo sgravio saranno 462.800

Poco importa se la prima tornata di incentivi alle assunzioni, voluta dal governo Renzi, è costata alle casse dello Stato circa 18 miliardi e ha mancato l’obiettivo di rendere i contratti a tempo indeterminato la tipologia di rapporti di lavoro più diffusa. La legge di Bilancio per il 2018 non cambia verso e mette in campo nuovi sgravi per le imprese che assumono. Stavolta però la coperta delle risorse è cortissima, per cui la decontribuzione triennale, in generale, sarà limitata al 50% e varrà unicamente per gli under 30. Nel solo 2018 saranno agevolate anche le assunzioni di chi ha tra i 29 e i 35 anni non ancora compiuti. Nulla per la fascia 35-49 anni, in cui si conta quasi 1 milione di disoccupati su 2,9 milioni totali. L’incentivo sale al 100% se si stabilizza un ex apprendista o uno studente che ha trascorso un periodo di alternanza scuola-lavoro in quell’azienda. Discorso a parte per il Sud, dove resta in vigore la decontribuzione totale (sgravio del 100%) per i giovani neo assunti che viene però estesa agli under 35. L’altra novità è la clausola che “punisce” chi licenzia dopo aver assunto con il beneficio. L’esborso per le casse pubbliche sarà ridotto nel 2018, ma è destinato a lievitare fino a 2,7 miliardi l’anno dal 2021.

Esonero contributivo del 50% per 36 mesi – L’articolo 16 della manovra, intitolato “Incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile”, prevede l’esonero per 36 mesi dal versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione di quelli dovuti all’Inail, per i privati che assumono con il contratto a tutele crescenti introdotto dal Jobs Act lavoratori che non abbiano ancora compiuto 30 anni. Nel solo 2018 il limite di età sale a 35 anni. C’è però un tetto: lo sgravio non potrà superare il valore di 3mila euro annui, che dovrebbe garantire il taglio del 50% dei contributi alla maggioranza dei nuovi contratti. I nuovi assunti non possono aver avuto in precedenza altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Sono esclusi dal beneficio i lavoratori domestici.

Sgravi del 100% se si stabilizza un ex apprendista o studente che ha fatto l’alternanza – L’incentivo sale al 100% nei casi in cui viene stabilizzato un ragazzo con contratto di apprendistato e per i datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che abbiano svolto con loro percorsi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato per il conseguimento di titolo di studio. Il tutto vale solo per i datori di lavoro che nei sei mesi precedenti non hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi. L’esonero verrà poi revocato se il neoassunto o un altro dipendente inquadrato con la stessa qualifica vengono licenziati nei sei mesi successivi.
Il Tesoro prevede 462.800 nuove assunzioni – Secondo la relazione tecnica, l’incentivo dovrebbe portare a 380mila nuove assunzioni nel 2018, “con un esonero contributivo medio di 2.430 euro calcolato considerando che circa il 69% delle assunzioni del 2016 risultano inferiori al limite massimo di 3.250 euro su base annua”. Sono poi previste 300mila assunzioni l’anno nel 2019 e 2020. In più, stima la Ragioneria dello Stato, nel 2018 verranno assunti grazie all’esonero 1.900 operai agricoli (1.200 l’anno dal 2019), 62mila apprendisti e 18.900 studenti che hanno fatto un periodo di alternanza scuola-lavoro. In totale si parla dunque di 462.800 nuovi assunti con sgravio nel 2018, destinati a diventare 844.900 nel 2019 e 1,2 milioni nel 2020. I costi? Nel 2018 si fermeranno a 359 milioni ma sono poi previsti in salita a 1,25 miliardi nel 2019, quando a Palazzo Chigi ci sarà un nuovo inquilino. Poi sarà un crescendo: 2,2 miliardi nel 2020, 2,7 nel2022 e altrettanto per ognuno degli anni successivi.

Prorogato il bonus Sud. E viene allargato agli under 35 – L’articolo 74 prevede poi la proroga delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, per le quali gli sgravi restano del 100% con un tetto di 8.060 euro l’anno. Lo scorso anno il beneficio valeva però solo per gli under 30, mentre nel 2018 sarà allargato agli under 35 residenti in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’incentivo vale anche per i lavoratori over 35 se disoccupati da almeno 6 mesi. Le coperture sono a carico dei programmi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo.

per la Segreteria
Paolo Persi

10/11/2017

Assegno d’invalidità, quanto spetta?

Come si calcola l’assegno ordinario d’invalidità e quando devono essere applicate le riduzioni?
L’assegno ordinario d’invalidità spetta alla generalità degli iscritti alle gestioni Inps: ad esempio, spetta a chi è iscritto al fondo pensione lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata.
Perché si possa ottenere l’assegno ordinario d’invalidità, nel dettaglio, è necessario possedere:
almeno 5 anni di contributi;
almeno 3 anni di contributi versati nell’ultimo quinquennio;
un’invalidità superiore ai 2/3, ossia la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3.
Per sapere quanto spetta, bisogna considerare che l’assegno d’invalidità è calcolato allo stesso modo della generalità delle pensioni dirette, cioè:
col sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 (che si basa sulla media degli ultimi stipendi), poi contributivo (questo sistema si basa invece sulla contribuzione accreditata e sull’età pensionabile), per chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
col sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995, poi contributivo, per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: si tratta del cosiddetto sistema misto;
col sistema integralmente contributivo per chi non possiede contributi versati alla data del 31 dicembre 1995.
Riduzioni dell’assegno d’invalidità
L’assegno ordinario d’invalidità è compatibile con i redditi da lavoro, ma limitatamente. Per i titolari di assegno di invalidità, difatti, la legge prevede una riduzione dell’assegnose il titolare continua a lavorare e supera un determinato limite di reddito. In particolare:
se il reddito supera 4 volte il trattamento minimo annuo l’assegno d’invalidità si riduce del 25%: in pratica, se il reddito supera 26.098,28 euro annui (che corrispondono al trattamento mensile, 501,89 euro, moltiplicato per 13 mensilità e per 4), l’assegno d’invalidità è ridotto di ¼;
se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo annuo l’assegno d’invalidità si riduce del 50%: in pratica, se il reddito supera 32.622,85 euro annui (che corrispondono al trattamento mensile, 501,89 euro, moltiplicato per 13 mensilità e per 5), l’assegno d’invalidità viene dimezzato.
Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l’assegno di invalidità ridotto, in ogni caso, non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente a quella nella quale il reddito posseduto si colloca.
Seconda riduzione dell’assegno d’invalidità
Tuttavia, se l’assegno già ridotto resta lo stesso superiore al trattamento minimo, cioè supera 501,89 euro mensili, può subire un secondo taglio, in questo caso una trattenuta. L’applicabilità di questa riduzione dipende dall’anzianità contributiva dell’interessato:
con almeno 40 anni di contributi non deve essere applicata alcuna trattenuta aggiuntiva: questo sarebbe il Suo caso;
con meno di 40 anni di contributi scatta la seconda trattenuta, che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo:
o relativamente al lavoro dipendente, la trattenuta è pari al 50% della quota di assegno che eccede il trattamento minimo, entro comunque l’importo dei redditi da lavoro percepiti (articolo 10, Dlgs 503/1992;
o relativamente al lavoro autonomo, invece, la trattenuta è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo, ma non può essere superiore al 30% del reddito prodotto (articolo 72 della legge 388/2000).
Questa seconda riduzione non può essere applicata se:
l’ulteriore reddito conseguito è inferiore al trattamento minimo;
il lavoratore è impiegato in contratti a termine di durata inferiore a 50 giornate nell’anno solare;
il reddito conseguito deriva da attività socialmente utili svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani promossi da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private.
Trasformazione dell’assegno d’invalidità in pensione di vecchiaia
Al compimento dell’età pensionabile, cioè quando l’assegno viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia, queste riduzioni non scattano più, in quanto la prestazione di vecchiaia è compatibile pienamente con lo svolgimento di attività lavorativa. In caso di trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia la pensione è dunque cumulabile con i redditi da lavoro.
L’assegno viene trasformato automaticamente in pensione di vecchiaia al compimento di 66 anni e 7 mesi di età, se si possiedono almeno 20 anni di contributi; il requisito di età dovrebbe aumentare a 67 anni nel 2019, poi a 67 anni e 3 mesi nel 2021, e dovrebbe continuare ad aumentare di 3 mesi ogni biennio.
L’interessato potrebbe comunque chiedere la pensione di vecchiaia anticipata al maturare del requisito di 60 anni e 7 mesi di età, se l’invalidità riconosciuta è almeno pari all’80%: dovrebbe però sottoporsi a una nuova visita da parte di un’apposita commissione medica Inps, in quanto è necessario che sia accertato il possesso dell’invalidità pensionabile (i cui parametri differiscono da quelli dell’invalidità civile [1]) in misura almeno pari all’80%.
La pensione di vecchiaia anticipata viene liquidata dopo 12 mesi dal perfezionamento dei requisiti.
Una volta liquidata la pensione, che si tratti di quella anticipata o di quella di vecchiaia ordinaria, non sarà più applicata alcuna riduzione.

per la Segreteria
Paolo Persi

07/11/2017

Ingressi 2017/2019 per corsi di formazione e tirocini formativi
11 SETTEMBRE 2017 DI TELECONSUL EDITORE S.P.A.


Il Ministero del lavoro ha reso noto, per il triennio 2017-2019, il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio.

L’art. 27, comma 1, del Testo unico per l’immigrazione, tra i casi particolari di ingresso dall’estero, alla lettera f), prevede l’ingresso di persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani e l’art. 39-bis, comma 1, alla lettera b), consente l’ingresso e il soggiorno per motivi di studio dei cittadini stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell’ambito del contingente annuale stabilito con apposito decreto.

Tenendo presente che le tipologie di ingresso considerate, al termine del periodo di formazione o tirocinio, sono convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, consentendo l’ingresso di manodopera qualificata, per le eventuali future esigenze del mercato del lavoro italiano, per il triennio 2017/2019 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato con decreto 24 luglio in:
– 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali;
– 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.

per la Segreteria
Paolo Persi

06/11/2017

Rottamazione 2017: fare domanda conviene
La domanda di adesione alle rottamazione cartelle bis prevista dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 sospende le procedure esecutive: come funziona.

I contribuenti che presentano domanda di rottamazione 2017, oppure chiedono di essere riammessi alla definizione agevolata 2016 alla quale non erano riusciti ad accedere per aver interrotto un precedente piano di pagamenti, hanno da subito una serie di vantaggiin termini di esecutività delle cartelle esattoriali. Le regole, previste dal Dl 148/2017, sono le stesse che erano già state applicate per la precedente rottamazione, contenute nel comma 5 dell’articolo 6 del Dl 193/2016.
In pratica, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della domanda di accesso alle nuove possibilità di rottamazione, in relazione ai quali l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, proseguire le procedure di recupero coattivoprecedentemente avviate.
Restano esclusi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione e le procedure esecutive per le quali è già stato effettuato il primo incanto con esito positivo, oppure è già stata presentata istanza di assegnazione, o ancora è già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Nel caso di adesione alla rottamazione 2017, che riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017, è sospeso anche il pagamento dei versamenti delle rate che scadono in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.
Questo vale per l’adesione a tutte le nuove possibilità di rottamazione previste dal decreto fiscale collegato alla Legge d Bilancio 2018:
rottamazione 2017: definizione cartelle affidati all’Agenzia delle Etrate – Riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017: per aderire si compila il modulo DA – 2017 pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, entro il 15 maggio 2018;
riammissione alla definizione agevolata dell’anno scorso per coloro che erano stati respinti perché non in regole con le rate scadute entro il 31 dicembre 2016: per aderire si compila il modulo DA-R, entro il 31 dicembre 2017;
proroga pagamenti precedente rottamazione: chi non ha pagato le rate della rottamazione precedente può essere riammesso se verso il dovuto entro il prossimo 30 novembre.
Attenzione: il beneficio della sospensione delle procedure scatta nel momento in cui viene presentata la richiesta di adesione alla rottamazione, quindi chi intende utilizzare la definizione agevolata ha interesse a presentare la domanda il prima possibile.
Ricordiamo che la domanda rappresenta la richiesta di accesso, l’adesione vera e propria si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata, che avviene in seguito alla risposta positiva dell’Agenzia delle Entrate.

per la Segreteria
Paolo Persi

31/10/2017

Rottamazione 2017: fare domanda conviene
La domanda di adesione alle rottamazione cartelle bis prevista dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 sospende le procedure esecutive: come funziona.

I contribuenti che presentano domanda di rottamazione 2017, oppure chiedono di essere riammessi alla definizione agevolata 2016 alla quale non erano riusciti ad accedere per aver interrotto un precedente piano di pagamenti, hanno da subito una serie di vantaggiin termini di esecutività delle cartelle esattoriali. Le regole, previste dal Dl 148/2017, sono le stesse che erano già state applicate per la precedente rottamazione, contenute nel comma 5 dell’articolo 6 del Dl 193/2016.
In pratica, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della domanda di accesso alle nuove possibilità di rottamazione, in relazione ai quali l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, proseguire le procedure di recupero coattivoprecedentemente avviate.
Restano esclusi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione e le procedure esecutive per le quali è già stato effettuato il primo incanto con esito positivo, oppure è già stata presentata istanza di assegnazione, o ancora è già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Nel caso di adesione alla rottamazione 2017, che riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017, è sospeso anche il pagamento dei versamenti delle rate che scadono in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.
Questo vale per l’adesione a tutte le nuove possibilità di rottamazione previste dal decreto fiscale collegato alla Legge d Bilancio 2018:
rottamazione 2017: definizione cartelle affidati all’Agenzia delle Etrate – Riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017: per aderire si compila il modulo DA – 2017 pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, entro il 15 maggio 2018;
riammissione alla definizione agevolata dell’anno scorso per coloro che erano stati respinti perché non in regole con le rate scadute entro il 31 dicembre 2016: per aderire si compila il modulo DA-R, entro il 31 dicembre 2017;
proroga pagamenti precedente rottamazione: chi non ha pagato le rate della rottamazione precedente può essere riammesso se verso il dovuto entro il prossimo 30 novembre.
Attenzione: il beneficio della sospensione delle procedure scatta nel momento in cui viene presentata la richiesta di adesione alla rottamazione, quindi chi intende utilizzare la definizione agevolata ha interesse a presentare la domanda il prima possibile.
Ricordiamo che la domanda rappresenta la richiesta di accesso, l’adesione vera e propria si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata, che avviene in seguito alla risposta positiva dell’Agenzia delle Entrate.

per la Segreteria
Paolo Persi

Indirizzo

Via Timeus, 16
Trieste
34125

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