10/09/2019
HAI MAI SENTITO DIRE: “IL PEDONE HA SEMPRE RAGIONE”?
NE SEI CONVINTO?
In materia di responsabilità civile derivante da sinistri stradali, vige la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, a norma delll’art. 2054 c.c., co. 1.
Tuttavia, la responsabilità del conducente il veicolo investitore può essere esclusa qualora risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento.
Tale esonero di responsabilità può aversi nel caso in cui il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, tale da comportare per il conducente del veicolo l'oggettiva impossibilità di avvistarlo e, in ogni caso, di considerarne tempestivamente i movimenti, come nel caso in cui il pedone si palesi improvvisamente sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando pedissequamente tutte le norme dettate dal codice della strada e quelle dettate dalla comune prudenza e diligenza.
In tali casi la prova liberatoria, che grava sul conducente dell'autovettura, risulta particolarmente rigorosa, in tale ottica, occorre tenere in debita considerazione la conoscenza da parte del conducente del veicolo investitore dello stato dei luoghi, la natura della strada e la sua frequentazione, la prevedibile presenza di pedoni lungo strada e la velocità del veicolo.
Ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente.
Tuttavia, “Il comportamento colposo del pedone investito dal conducente di un veicolo, costituisce mera concausa dell’evento lesivo, che non esclude la responsabilità del conducente e può costituire causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento, solo nei casi in cui risulti del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile, cioè quando il conducente si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone ed osservarne per tempo i movimenti, che risultino attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile, poiché l’utente della strada deve regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza di persone o cose, tenendo anche conto della possibilità di comportamenti irregolari altri, sempre che questi ultimi non risultino assolutamente imprevedibili.”
Cassazione penale sez. IV, 22/06/2017, n.45795
In conclusione, “Il conducente di veicolo deve continuamente ispezionare la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico e prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada”
Cassazione penale sez. IV, 07/11/2018, n.2596
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